Dal 28 giugno 2025, è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legislativo 82/2022, che recepisce la Direttiva (UE) 2019/882 nota come European Accessibility Act. Questo cambiamento normativo impone nuovi requisiti tecnici per garantire l’accessibilità dei servizi digitali rivolti ai consumatori.
Molte aziende si stanno ancora interrogando su quali siti web sono obbligati ad adeguarsi alla legge sull’accessibilità e su come procedere con lo sviluppo di siti web accessibili, evitando sanzioni e garantendo al contempo un’esperienza inclusiva.
In questo articolo offriamo un approfondimento tecnico e normativo, utile per le imprese che devono procedere all’aggiornamento dei propri siti web.
Contrariamente a quanto si legge spesso online, non tutti i siti web aziendali sono soggetti all’obbligo di adeguamento. Secondo l’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 82/2022, l’obbligo riguarda solo i fornitori di specifici servizi digitali al pubblico, tra cui:
Inoltre, sono esentate le microimprese (meno di 10 dipendenti o meno di 2 milioni di euro di fatturato), salvo ricevano fondi pubblici per l’accessibilità o decidano di conformarsi volontariamente.
Il decreto, in linea con la Direttiva europea, non limita l’e-commerce al solo pagamento online. Il concetto include ogni forma di interazione che porti alla conclusione di un contratto, anche se differita nel tempo.
Sono quindi da considerarsi servizi soggetti a obblighi di accessibilità anche:
Funzionalità Web | Obbligo di Accessibilità? | D.Lgs. 82/2022 | Direttiva (UE) 2019/882 | Citazioni normative |
---|---|---|---|---|
Vendita online (beni/servizi) | Sì | Art. 1, c.3, lett. f); Art. 2, lett. hh | Art. 2(1)(f); Considerando 45 | «servizi forniti a distanza […] per concludere un contratto di consumo» |
Prenotazione servizi (es. appuntamenti, visite, hotel) | Sì | Art. 2, lett. hh; Art. 3, c.2 | Art. 2(1)(f); Considerando 45 | «sistemi di prenotazione, ordini e pagamenti» |
Richiesta preventivo/offerta commerciale | Sì, se finalizzata al contratto | Art. 2, lett. hh; Art. 3 | Art. 2(1)(f); Considerando 45 | «su richiesta individuale di un consumatore […] per concludere un contratto» |
Modulo di contatto per informazioni commerciali | Sì, se precontrattuale | Art. 2, lett. hh | Art. 2(1)(f); Art. 4(7)(a); Cons. 45 | «se legato a servizi precontrattuali» (interpretazione funzionale) |
Supporto post-vendita (tecnico o commerciale) | Sì | Art. 12, c.1; Allegato I, Sez. IV | Art. 4(7); Considerando 24 | «accessibilità per l’intera esperienza di servizio, incluse le fasi successive alla vendita» |
Sito vetrina/informativo, senza interazioni contrattuali | No (fuori ambito) | – | – | Non rientra tra i servizi dell’Art. 1, c.3 |
Download di brochure/cataloghi, senza call-to-action contrattuali | No (salvo altro uso) | – | – | Fuori dallo scopo dell’art. 2, lett. hh |
Se la tua impresa offre servizi digitali orientati alla vendita, alla prenotazione o all’assistenza clienti online, e non è una microimpresa, allora è già obbligata ad aver aggiornato il proprio sito web ai requisiti di accessibilità dal 28 giugno 2025.
Occorre quindi:
Escludere l’accessibilità oggi equivale a escludere milioni di potenziali clienti. Secondo i dati dell’ISTAT e della Commissione Europea, oltre 1 persona su 5 in Europa vive con una qualche forma di disabilità, che può essere visiva, motoria, cognitiva o temporanea (es. un infortunio, uso limitato del dispositivo).
Ignorare queste persone significa rinunciare a una fetta di mercato, aumentare il rischio di contenziosi e minare la reputazione del brand. È un controsenso per qualsiasi azienda che voglia migliorare vendite, customer experience e supporto, ma allo stesso tempo disincluda chi ha più bisogno di accedere ai servizi digitali.
“Investire nell’adeguamento dei siti web alla legge sull’accessibilità non è solo un obbligo normativo, ma una scelta strategica e responsabile per costruire un futuro più equo, moderno e performante.”
Disclaimer legale: Questo articolo ha esclusivamente finalità informativa e non ha valore legale. Le interpretazioni sono basate su fonti ufficiali e analisi tecniche del D.Lgs. 82/2022 e della Direttiva (UE) 2019/882, ma non sostituiscono il parere di un legale specializzato. Per decisioni aziendali strategiche si consiglia una valutazione giuridica personalizzata.
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